Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013
Art. 4 — Clausola di invarianza finanziaria
Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 4, paragrafo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 15 febbraio 2017
