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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1833, che ha dato approvazione ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Francia l'11 agosto 1936:

[9]1° «Modus vivendi» per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi, con Protocollo di firma;

[10]2° Accordo stipulato, mediante scambio di Note, per la liquidazione dei crediti commerciali fra i due Paesi;

[11]3° Due Accordi diretti alla estensione; il primo nei rapporti tra l'Italia, il Libano e la Siria, e il secondo nei rapporti tra l'Italia e la Tunisia, delle disposizioni contenute nell'Accordo di cui al numero precedente, per la liquidazione dei crediti commerciali;

[12]4° Accordi relativi a scambi di bevande alcooliche fra i due Paesi, con Protocollo.

[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[14]Data a Roma, addi' 4 gennaio 1937 - Anno XV,

[15]VITTORIO EMANUELE.

[16]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL:

[17]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1937 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1937-01-04;110~art1 · fonte del testo