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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1833, che ha dato approvazione ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Francia l'11 agosto 1936:
[9]1° «Modus vivendi» per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi, con Protocollo di firma;
[10]2° Accordo stipulato, mediante scambio di Note, per la liquidazione dei crediti commerciali fra i due Paesi;
[11]3° Due Accordi diretti alla estensione; il primo nei rapporti tra l'Italia, il Libano e la Siria, e il secondo nei rapporti tra l'Italia e la Tunisia, delle disposizioni contenute nell'Accordo di cui al numero precedente, per la liquidazione dei crediti commerciali;
[12]4° Accordi relativi a scambi di bevande alcooliche fra i due Paesi, con Protocollo.
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 4 gennaio 1937 - Anno XV,
[15]VITTORIO EMANUELE.
[16]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL:
[17]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1937 al 9 maggio 2025
