della Convenzione

  • 1)(Notifiche) Ogni Parte contraente puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il Segretario generale comunica senza indugio la ricezione di tale notifica a tutti i membri dell'Unione.
  • 2)(Atti anteriori) Si riterra' che la notifica di denuncia della presente Convenzione costituisce altresi' notifica di denuncia di ogni Atto anteriore a cui e' vincolata la Parte contraente che denuncia la presente Convenzione.
  • 3)(Data di efficacia) La denuncia prende effetto allo scadere dell'anno civile che segue l'anno in cui la notifica e' stata ricevuta dal Segretario generale.
  • 4)(Diritti acquisiti) La denuncia non puo' in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti nei riguardi di una varieta', in virtu' della presente Convenzione o di un Atto anteriore, anteriormente alla data in cui la denuncia acquista efficacia.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art39 · fonte su Normattiva