della Convenzione
- 1)(Notifiche) Ogni Parte contraente puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il Segretario generale comunica senza indugio la ricezione di tale notifica a tutti i membri dell'Unione.
- 2)(Atti anteriori) Si riterra' che la notifica di denuncia della presente Convenzione costituisce altresi' notifica di denuncia di ogni Atto anteriore a cui e' vincolata la Parte contraente che denuncia la presente Convenzione.
- 3)(Data di efficacia) La denuncia prende effetto allo scadere dell'anno civile che segue l'anno in cui la notifica e' stata ricevuta dal Segretario generale.
- 4)(Diritti acquisiti) La denuncia non puo' in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti nei riguardi di una varieta', in virtu' della presente Convenzione o di un Atto anteriore, anteriormente alla data in cui la denuncia acquista efficacia.
Testo vigente dal 20 aprile 1998
