Art. 22 (Convenzione)
1. Ogni Parte puo' in ogni tempo denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, della notifica.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
