Art. 14 (Convenzione)
[1]- Reati in materia di contabilita'
[2]Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati passibili di sanzioni penali o di altri tipi di sanzioni in conformita' al suo diritto interno, qualora siano commessi intenzionalmente, i seguenti atti o omissioni miranti a commettere, dissimulare o occultare i reati di cui agli articoli da 2 a 12, quando la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni: a. compilare o utilizzare una fattura o altro documento contabile contenente dati falsi o incompleti; b. omettere illecitamente di contabilizzare un versamento;
Testo vigente dal 26 luglio 2012
