[1]- Corruzione attiva di agenti pubblici nazionali.

[2]Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio ad uno dei suoi agenti pubblici sia per se stesso o per altra persona, affinche' compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.

Testo vigente dal 26 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110~convenzione-art2 · fonte su Normattiva