Art. 31 (Convenzione)
[1]- Informazione
[2]La Parte richiesta informa senza indugio la Parte richiedente circa il seguito dato sollecitamente ad una richiesta formulata ai sensi del presente capitolo ed il risultato definitivo. La Parte richiesta informa altresi' senza indugio la Parte richiedente di tutte le circostanze che rendono impossibile l'esecuzione delle misure sollecitate o che rischiano di ritardarla notevolmente.
Testo vigente dal 26 luglio 2012
