[1]ARTICOLO VI RAPPRESENTANZA E SPESE

[2](1) La Parte richiesta deve adottare ogni necessaria misura ai fini della rappresentanza della Parte richiedente in tutti i procedimenti originati da richieste di assistenza e deve altrimenti rappresentare gli interessi della Parte richiedente. (2) Sono a carico della Parte richiesta tutte le spese ordinarie di esecuzione della richiesta entro i suoi confini, ad eccezione: (a) degli onorari dovuti al legale incaricato a richiesta della Parte richiedente; (b) dei compensi dovuti ai periti; (c) delle spese di traduzione; (d) delle spese di viaggio e delle indennita' dovute, ai testimoni, ai periti, alle persone trasferite in istato di detenzione ed al personale di scorta. (3) Se, nel corso dell'esecuzione della richiesta, risulta evidente che ai fini dell'esecuzione stessa si rendono necessarie spese di natura straordinaria, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni del proseguimento dell'esecuzione della richiesta.

Testo vigente dal 7 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;80~accordo-artvi · fonte su Normattiva