[1]Assistenza tecnica
[2](1) La Banca puo' fornire consulenza e assistenza tecnica e altre forme di assistenza analoghe che servano il suo scopo e rientrino nelle sue funzioni. (2) Se le spese sostenute per fornire tali servizi non sono rimborsabili, la Banca le imputa al suo reddito.
Testo vigente dal 23 giugno 2016
