[1]Assistenza tecnica

[2](1) La Banca puo' fornire consulenza e assistenza tecnica e altre forme di assistenza analoghe che servano il suo scopo e rientrino nelle sue funzioni. (2) Se le spese sostenute per fornire tali servizi non sono rimborsabili, la Banca le imputa al suo reddito.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art15 · fonte su Normattiva