[1]Metodi per adempiere agli impegni della Banca
[2](1) Nell'ambito delle operazioni ordinarie della Banca, in caso di ritardo o inadempienza nel rimborso di prestiti concessi o garantiti dalla Banca o a cui essa partecipa, e in caso di perdite su partecipazioni azionarie o altri tipi di finanziamento secondo l'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, la Banca adotta tutte le misure che ritiene appropriate. La Banca costituisce accantonamenti adeguati per far fronte a eventuali perdite. (2) Le perdite risultanti dalle operazioni ordinarie della Banca sono addebitate:
- i)in primo luogo, agli accantonamenti previsti al paragrafo 1;
- ii)in secondo luogo, al reddito netto;
- iii)in terzo luogo, alle riserve e agli utili non distribuiti;
- iv)in quarto luogo, al capitale versato; e
- v)infine, a un importo adeguato del capitale sottoscritto non versato, che sara' chiamato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 paragrafo 3.
Testo vigente dal 23 giugno 2016
