[1]Valute

[2](1) I membri non possono imporre alcuna restrizione sulle valute per i pagamenti in qualsiasi Paese, compresi l'accettazione, il possesso, l'uso o il trasferimento da parte della Banca o di qualsiasi altro beneficiario della Banca. (2) Spetta alla Banca determinare il valore o la convertibilita' di una valuta ogni qualvolta sia necessario in virtu' del presente Accordo.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art19 · fonte su Normattiva