[1]Valute
[2](1) I membri non possono imporre alcuna restrizione sulle valute per i pagamenti in qualsiasi Paese, compresi l'accettazione, il possesso, l'uso o il trasferimento da parte della Banca o di qualsiasi altro beneficiario della Banca. (2) Spetta alla Banca determinare il valore o la convertibilita' di una valuta ogni qualvolta sia necessario in virtu' del presente Accordo.
Testo vigente dal 23 giugno 2016
