[1]Consiglio di amministrazione: poteri

[2]Il Consiglio di amministrazione e' responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a tal fine, esercita, oltre ai poteri conferitigli espressamente dal presente Accordo, tutti quelli delegatigli dal Consiglio dei Governatori e segnatamente:

  • i)preparare i lavori del Consiglio dei Governatori;
  • ii)definire le politiche della Banca e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri, prendere decisioni sulle principali politiche operative e finanziarie e sulla delega di poteri al Presidente conformemente alle politiche della Banca;
  • iii)prendere decisioni concernenti le operazioni della Banca secondo l'articolo 11 paragrafo 2 e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri, decidere sulla delega dei poteri relativi al Presidente;
  • iv)supervisionare regolarmente la gestione e il funzionamento della Banca e istituire a tal fine un meccanismo di vigilanza conforme ai principi di trasparenza, apertura, indipendenza e responsabilita';
  • v)approvare la strategia, il piano annuale e il bilancio preventivo della Banca;
  • vi)istituire i comitati ritenuti necessari; e
  • vii)sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Governatori, ad ogni esercizio finanziario, i conti controllati dai revisori.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art26 · fonte su Normattiva