[1]Consiglio di amministrazione: poteri
[2]Il Consiglio di amministrazione e' responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a tal fine, esercita, oltre ai poteri conferitigli espressamente dal presente Accordo, tutti quelli delegatigli dal Consiglio dei Governatori e segnatamente:
- i)preparare i lavori del Consiglio dei Governatori;
- ii)definire le politiche della Banca e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri, prendere decisioni sulle principali politiche operative e finanziarie e sulla delega di poteri al Presidente conformemente alle politiche della Banca;
- iii)prendere decisioni concernenti le operazioni della Banca secondo l'articolo 11 paragrafo 2 e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri, decidere sulla delega dei poteri relativi al Presidente;
- iv)supervisionare regolarmente la gestione e il funzionamento della Banca e istituire a tal fine un meccanismo di vigilanza conforme ai principi di trasparenza, apertura, indipendenza e responsabilita';
- v)approvare la strategia, il piano annuale e il bilancio preventivo della Banca;
- vi)istituire i comitati ritenuti necessari; e
- vii)sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Governatori, ad ogni esercizio finanziario, i conti controllati dai revisori.
Testo vigente dal 23 giugno 2016
