Art. 96-ter — Poteri della Banca d'Italia
1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacita' dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:
- a)riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;
- b)vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1;
- c)verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche ((di Stato terzo)) sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all'articolo 96, comma 3;
- d)definisce le procedure di coordinamento con le autorita' degli Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
- e)congiuntamente alle autorita' degli Stati membri interessati, approva l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;
- f)informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticita' tali da poter determinare l'attivazione del sistema;
- g)puo' emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione. 2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L'errata corrige 17/01/1997, n. 13 ha disposto che all'art. 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 recante la sostituzione dell'art. 96 del presente provvedimento "dove e' scritto: "Art. 9-ter (Poteri della Banca d'Italia).", leggasi: "Art. 96-ter (Poteri della Banca d'Italia)."
Testo vigente dal 9 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 120 su Normattiva