[1]Cessazione delle operazioni

[2](1) La Banca puo' cessare le operazioni con una risoluzione del Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. (2) Dopo la cessazione, la Banca smette immediatamente tutte le attivita' tranne quelle connesse con la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia adeguate del suo patrimonio e con la liquidazione dei suoi obblighi.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art41 · fonte su Normattiva