[1]Sospensione temporanea delle operazioni
[2]In caso di emergenza, il Consiglio di amministrazione puo' sospendere temporaneamente le operazioni in relazione a nuovi prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altre forme di finanziamento di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, nell'attesa che il Consiglio dei Governatori abbia la possibilita' di decidere in proposito.
Testo vigente dal 23 giugno 2016
