[1]Sospensione temporanea delle operazioni

[2]In caso di emergenza, il Consiglio di amministrazione puo' sospendere temporaneamente le operazioni in relazione a nuovi prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altre forme di finanziamento di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, nell'attesa che il Consiglio dei Governatori abbia la possibilita' di decidere in proposito.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art40 · fonte su Normattiva