[1]Scopo del presente capitolo

[2](1) Per consentire alla Banca di raggiungere il proprio scopo e di esercitare efficacemente le funzioni attribuitele, le vengono accordati, nel territorio di ciascun membro, lo status, le immunita', i privilegi e le esenzioni enumerati nel presente capitolo. (2) Ogni membro adotta immediatamente le misure necessarie per rendere effettive sul proprio territorio le disposizioni del presente capitolo e informa la Banca sulle misure adottate.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art44 · fonte su Normattiva