[1]Assemblea inaugurale e avvio delle operazioni

[2](1) Non appena il presente Accordo entra in vigore, ciascun membro nomina un Governatore e il depositario convoca l'assemblea inaugurale del Consiglio dei Governatori. (2) In occasione dell'assemblea inaugurale, il Consiglio dei Governatori:

  • i)elegge il Presidente;
  • ii)elegge gli Amministratori della Banca conformemente all'articolo 25 paragrafo 1, con la possibilita' di decidere di eleggere meno Amministratori per un periodo iniziale inferiore a due anni considerando il numero di membri e di firmatari non ancora divenuti membri;
  • iii)adotta le misure per stabilire la data d'inizio delle operazioni della Banca; e
  • iv)adotta tutte le altre misure necessarie per preparare l'avvio delle operazioni della Banca. (3) La Banca comunica ai membri la data in cui iniziera' le operazioni. Fatto a Pechino, nella Repubblica Popolare Cinese, il 29 giugno 2015 in un solo originale depositato negli archivi del depositario, i cui testi in inglese, cinese e francese fanno ugualmente fede.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art60 · fonte su Normattiva