[1]Consiglio dei Governatori: composizione

[2](1) Ogni membro e' rappresentato nel Consiglio dei Governatori e designa un Governatore e un supplente. I Governatori e i supplenti esercitano le funzioni secondo le volonta' del membro che li ha nominati. Il supplente puo' votare soltanto se e' assente il Governatore. (2) In occasione dell'assemblea annuale, il Consiglio elegge al suo interno un Presidente; quest'ultimo resta in carica fino all'elezione del successore. (3) I Governatori e i supplenti svolgono il mandato senza ricevere alcuna remunerazione dalla Banca; quest'ultima si riserva pero' la facolta' di rimborsare loro spese ragionevoli sostenute per presenziare alle riunioni.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art22 · fonte su Normattiva