Nel caso che la nave da pesca italiana non si attenga alle leggi della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia o alle disposizioni del presente Accordo, nel periodo in cui si trovi nelle acque jugoslave, ricadra' in pieno sotto le norme della legislazione della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. In caso di recidiva, le competenti Autorita' jugoslave, in aggiunta alle sanzioni previste dalla legislazione della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, potranno pronunciare anche la decadenza del diritto di pesca acquisito per mezzo della autorizzazione speciale. In tale caso il Governo della Repubblica italiana potra' sostituire la detta autorizzazione con un'altra equivalente per altra nave da pesca. Le Autorita' jugoslave comunicheranno in ogni caso il piu' presto possibile alle competenti Autorita' italiane sia l'avvenuta cattura di navi da pesca italiane sia le sanzioni inflitte a carico delle navi da pesca italiane, dei comandanti o degli altri membri dell'equipaggio.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1105~accordo-art14 · fonte su Normattiva