[1]Sospensione dell'Accordo

[2]Entrambe le Parti potranno sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, la validita' dell'Accordo per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. Ogni sospensione, e la data da cui essa operera', sara' notificata alla controparte attraverso i canali diplomatici.

Testo vigente dal 11 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-07-22;111~accordo-art4 · fonte su Normattiva