[1]Art. XIV.

[2]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore a tempo indeterminato, salvo risoluzione da una delle Parti dando all'altra Parte almeno sei mesi di preavviso scritto attraverso canali diplomatici, comunicando la sua intenzione di terminare l'accordo. La risoluzione ha effetto sei mesi dopo la data della notifica, o in qualsiasi altra data successiva, come previsto nella notifica. 2. Le Attivita' di Cooperazione iniziate, previste dal presente Accordo, ma non completate alla data della notifica dovranno essere gestite con decisioni di comune accordo delle Parti e potranno essere modificate di comune accordo tra le Organizzazioni Cooperanti. In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato e apposto il sigillo a questo accordo. Fatto a Canberra il 22 maggio 2017 in duplice copia nelle lingue Italiana ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 26 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;95~accordo-artxiv · fonte su Normattiva