[1]Espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato mediante lo scambio degli strumenti costituenti un trattato
[2]Il consenso degli Stati ad essere vincolati da un trattato costituito dagli strumenti scambiati fra di loro viene espresso con tale scambio:
- a)quando gli strumenti prevedono che il loro scambio avra' tale effetto; o
- b)quando sia d'altro canto accertato che tali Stati avevano convenuto che lo scambio degli strumenti avrebbe avuto tale effetto.
Testo vigente dal 30 aprile 1974
