, mediante lo scambio di strumenti che costituiscono un trattato, del consenso ad essere vincolato da un Trattato. Il consenso degli Stati o delle organizzazioni internazionali ad essere vincolati da un trattato costituito dagli strumenti scambiati tra di loro si manifesta attraverso detto scambio:

  • a)qualora gli strumenti prevedono che il loro scambio avra' detto effetto; o
  • b)qualora sia peraltro stabilito che detti Stati e dette Organizzazioni, o, a seconda dei casi dette Organizzazioni avevano convenuto che lo scambio di strumenti avrebbe prodotto tale effetto.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art13 · fonte su Normattiva