[1]Libretto individuale di controllo
[2]1. Ogni conducente o assistente alla guida segnera' in un libretto individuale di controllo a mano a mano che trascorre la giornata, le annotazioni relative alle sue attivita' professionali e alle sue ore di riposo. Egli portera' con se' questo libretto e lo presentera' ad ogni richiesta da parte degli agenti incaricati del controllo. 2. Le caratteristiche alle quali dovra' rispondere questo libretto e le norme da rispettare per la sua tenuta sono precisate nell'Allegato al presente Accordo. 3. Le Parti Contraenti adotteranno tutte le misure necessarie per il rilascio e il controllo dei libretti individuali di controllo e in particolare quelle misure indispensabili per evitare l'uso contemporaneo di due di detti libretti da parte dello stesso membro dell'equipaggio. 4. Ogni impresa terra' un registro dei libretti individuali di controllo che utilizza; tale registro conterra' almeno il nome del conducente o dell'assistente alla guida al quale il libretto e' intestato, la sigla di detto conducente o assistente alla guida, il numero del libretto, la data della sua consegna al conducente o all'assistente alla guida e la data dell'ultimo foglio giornaliero riempito dal conducente o dall'assistente alla guida prima della consegna definitiva del libretto all'impresa dopo l'uso. 5. Le imprese conserveranno i libretti utilizzati per un periodo di almeno dodici mesi dopo la data dell'ultima iscrizione e, a richiesta, li presenteranno insieme con i registri di consegna agli agenti incaricati del controllo. 6. Nel momento in cui comincia un trasporto internazionale su strada, ogni conducente o assistente alla guida deve essere in possesso di un libretto individuale di controllo, conformemente a quanto specificato nell'Allegato al presente Accordo, nel quale figurino i dati relativi ai sette giorni che hanno preceduto quello in cui comincia il trasporto. Tuttavia, se la legislazione nazionale dello Stato in cui il conducente o l'assistente alla guida esercita normalmente le sue attivita' professionali non prevede l'obbligo di utilizzare il libretto individuale di controllo, conformemente a quanto certificato nell'Allegato al presente Accordo, al di fuori dei trasporti internazionali su strada, sara' sufficiente che il libretto di controllo individuale, conformemente a quanto specificato nell'Allegato al presente Accordo, rechi sotto le voci 12 e 13 dei fogli giornalieri o nel rapporto settimanale i dati relativi ai "riposi ininterrotti precedenti le riprese di servizio" e ai "periodi giornalieri di guida" durante i sette giorni in questione. 7. Ciascuna Parte Contraente potra' esigere, nel caso di un veicolo immatricolato in uno Stato non Parte Contraente del presente Accordo, in luogo del libretto individuale di controllo conforme a quanto specificato nell'Allegato al presente Accordo, moduli redatti nella stessa forma dei fogli giornalieri di detto libretto.
Testo vigente dal 17 aprile 1976
