[1]Applicazione di alcune disposizioni dell'Accordo ai trasporti su strada effettuati da veicoli provenienti da Stati non Parti Contraenti

[2]1. Ciascuna Parte Contraente applichera' sul suo territorio, nei confronti dei trasporti internazionali su strada effettuati da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di uno Stato non Parte Contraente del presente Accordo, disposizioni per lo meno altrettanto rigide di quelle previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente Accordo e dai paragrafi 1, 2, 6 e 7 dell'articolo 12 del presente Accordo. 2. Tuttavia, ogni Parte Contraente potra' non applicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo:

  • a)ai trasporti internazionali su strada di merci effettuati da un veicolo il cui peso massimo autorizzato non ecceda le 3,5 tonnellate;
  • b)ai trasporti internazionali su strada limitati al proprio territorio e a quello di uno Stato limitrofo non Parte Contraente del presente Accordo qualora il veicolo in questione non esca, sul suo territorio, da una zona contigua alla frontiera, definita come zona di frontiera o qualora esso non tocchi il suo territorio che in transito.

Testo vigente dal 17 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112~art3 · fonte su Normattiva