[1]Traduzione non ufficiale

[2]CONVENZIONE CIVILE SULLA CORRUZIONE- STRASBURGO, 4.11.1999

[3]Preambolo

[4]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunita' europea, firmatari della presente Convenzione, Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una piu' stretta unione fra i suoi membri; Consapevoli dell'importanza di rafforzare la cooperazione internazionale per la lotta contro la corruzione; Sottolineando il fatto che la corruzione rappresenta una minaccia per la preminenza del diritto, la democrazia ed i diritti dell'uomo, l'equita' e la giustizia sociale, ostacola lo sviluppo economico e mette a repentaglio il funzionamento corretto e leale delle economie di mercato; Riconoscendo le conseguenze negative della corruzione sugli individui, le imprese e gli Stati, nonche' sulle istituzioni internazionali; Convinti dell'importanza per il diritto civile di contribuire alla lotta contro la corruzione, soprattutto consentendo alle persone che hanno subito un danno di ottenere un'equa riparazione; Ricordando le conclusioni e le risoluzioni delle 19° (Malta, 1994), 21° ( Repubblica ceca, 1997) e 22° ( Moldavia, 1999) Conferenze dei ministri europei della giustizia; Tenendo conto del Programma d'azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri nel novembre del 1996; Tenendo conto altresi' dello studio concernente la possibilita' di elaborare una convenzione sulle azioni legali civili per l'indennizzo dei danni risultanti da fatti di corruzione, approvato dal Comitato dei Ministri nel febbraio del 1997; In considerazione della Risoluzione (97) 24 vertente sui 20 Principi Guida per la lotta contro la corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri nel novembre del 1997, nella sua 101° sessione, nonche' della Risoluzione (98) 7 recante autorizzazione a creare l'Accordo parziale ed allargato istitutivo del «Gruppo di Stati contro la corruzione -GRECO » adottato dal Comitato dei Ministri nel maggio del 1998, in occasione della sua 102° sessione, e della Risoluzione (99) 5 istitutiva del GRECO, adottata il 1° maggio 1999; Ricordando la Dichiarazione finale ed il Piano d'Azione adottati dai capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa nel loro 2° Vertice a Strasburgo nell'ottobre del 1997,

[5]Hanno convenuto quanto segue:

[6]Articolo 1- Oggetto

[7]Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno ricorsi efficaci a favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione, in modo che possano difendere i propri diritti ed interessi, compresa la possibilita' di ottenere il risarcimento dei danni.

Testo vigente dal 27 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;112~convenzione-art1 · fonte su Normattiva