[1]Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

[2]Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari del presente Protocollo, nell'intento di facilitare l'applicazione della Convenzione sul trasferimento dei condannati, aperta alla firma il 21 marzo 1983 a Strasburgo (di seguito: «la Convenzione») e, in particolare, di perseguire gli obiettivi, in essa enunciati, di servire gli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di favorire il reinserimento sociale dei condannati; consapevoli del fatto che molti Stati non possono estradare i propri cittadini; considerato che e' altresi' opportuno completare la Convenzione su alcuni punti, hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1. Disposizioni generali

[4]1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione. 2. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.

Testo vigente dal 15 aprile 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-03-29;49~protocollo-addizionale-art1 · fonte su Normattiva