Art. 7 (Convenzione)
[1]- Termini
[2]1. Ciascuna Parte stabilisce nel suo diritto interno che l'azione legale volta all'indennizzo del danno cade in prescrizione trascorso un termine di almeno tre anni a decorrere dal giorno in cui la persona che ha subito il danno ha avuto cognizione, o avrebbe ragionevolmente dovuto avere cognizione del danno o dell'atto di corruzione, e dell'identita' della persona responsabile. Tuttavia, tale azione legale non potra' ulteriormente essere intentata oltre la scadenza di un termine di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui l'atto di corruzione e' stato commesso. 2. Il diritto delle Parti che regolamenta la sospensione o l'interruzione dei termini si applica, se del caso, ai termini stabiliti al paragrafo 1.
Testo vigente dal 27 luglio 2012
