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[1]Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria riguardante le societa' e cioe' le persone giuridiche commerciali ed altre associazioni escluse le banche e le societa' di assicurazioni.
[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e il Presidente federale della Repubblica d'Austria, desiderando di regolare il trasferimento della sede delle societa' commerciali e di altre imprese, hanno nominato come loro plenipotenziari:
[3]Sua Maesta' il Re d'Italia:
[4]Il comm. Luca Orsini-Baroni, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maesta' in Vienna:
[5]Il Presidente federale della Repubblica d'Austria:
[6]Il dott. Otto Gottlieb Billroth, capo sezione nel Ministero federale delle finanze a Vienna;
[7]i quali, dopo avere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stabilito quanto segue:
[8]Art. 1
[9]Il Governo federale austriaco accorda al Regio Governo d'Italia il diritto di chiedere che le societa', le quali esercitano imprese di produzione o di trasporto nel territorio ex austriaco ora appartenente al Regno d'Italia, e che hanno la loro sede nel territorio della Repubblica d'Austria, trasferiscano la loro sede nel territorio del Regno d'Italia.
Testo in vigore dal 6 luglio 1926 al 9 maggio 2025
