Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria riguardante le societa' e cioe' le persone giuridiche commerciali ed altre associazioni escluse le banche e le societa' di assicurazioni.

[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e il Presidente federale della Repubblica d'Austria, desiderando di regolare il trasferimento della sede delle societa' commerciali e di altre imprese, hanno nominato come loro plenipotenziari:

[3]Sua Maesta' il Re d'Italia:

[4]Il comm. Luca Orsini-Baroni, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maesta' in Vienna:

[5]Il Presidente federale della Repubblica d'Austria:

[6]Il dott. Otto Gottlieb Billroth, capo sezione nel Ministero federale delle finanze a Vienna;

[7]i quali, dopo avere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stabilito quanto segue:

[8]Art. 1

[9]Il Governo federale austriaco accorda al Regio Governo d'Italia il diritto di chiedere che le societa', le quali esercitano imprese di produzione o di trasporto nel territorio ex austriaco ora appartenente al Regno d'Italia, e che hanno la loro sede nel territorio della Repubblica d'Austria, trasferiscano la loro sede nel territorio del Regno d'Italia.

Testo in vigore dal 6 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1120~art1 · fonte del testo