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[1]Le imprese, le quali trasportano la loro sede in base a questo accordo, non devono sottostare, in dipendenza di tale trasferimento, ad alcuna imposta, tassa o gabella e specialmente non sottostanno all'imposta suppletoria ai sensi del paragrafo 96 L. I. P. Questo principio e' da applicarsi analogamente anche nel caso di divisione di imprese. Con cio' non e' pregiudicato, sia nei riguardi dello Stato in cui ha sede lo stabilimento principale, sia nei riguardi dello stato in cui si trova la succursale, il futuro trattamento fiscale delle riserve, che, dopo la divisione, saranno ripartite fra gli stabilimenti siti nel territorio dei due Stati.

[2]I profitti derivanti dalle operazioni finanziarie dipendenti dalla divisione, non sono soggetti ad imposta, nello Stato nel quale la societa' aveva originariamente la sua sede, in quanto tali profitti siano accantonati in una riserva straordinaria, da registrarsi quale partita passiva speciale di bilancio, ed in quanto la societa' rinunci all'eccezione della prescrizione nei riguardi del diritto di commisurazione suppletoria dell'imposta. Nell'altro Stato non sara' nemmeno ammessa una commisurazione di imposta in dipendenza di tali operazioni.

[3]Le imprese di produzione e di trasporto, le quali gia' prima del 1° novembre 1918 avevano nel territorio di una delle Parti contraenti la loro sede, e nel territorio dell'altra una succursale od uno stabilimento, non saranno sottoposte ad alcuna tassa, per la continuazione dell'esercizio di queste aziende e per la parte del loro capitale azionario o delle obbligazioni assegnate a dette succursali o stabilimenti gia' prima del 1° novembre 1918.

[4]Dal principio dell'anno censuario successivo a quello in cui e' avvenuto il trasferimento della sede, o la divisione della societa', le rispettive imprese saranno considerate come societa' indigene agli effetti dell'accertamento dell'imposta (industriale).

Testo in vigore dal 6 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1120~art10 · fonte del testo