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Le disposizioni di questo accordo valgono, per analogia, anche per quelle societa' le quali, pur svolgendo nella Repubblica Austriaca una attivita' di produzione o di trasporto, hanno pero' la sede nelle nuove Provincie del Regno d'Italia.

Testo in vigore dal 6 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1120~art12 · fonte del testo