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In tutti i casi in cui non sara' possibile un accordo nell'applicazione di queste disposizioni, le divergenze saranno regolate da un tribunale arbitrale, composto da un delegato di ciascuna delle Alte Parti contraenti e da un presidente, da nominami di comune accordo, o, in caso di mancata intesa, dal Presidente della Confederazione svizzera.
Testo in vigore dal 6 luglio 1926 al 9 maggio 2025
