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[1]Il Regio Governo d'Italia chiedera' il trasferimento della sede per le societa' di produzione o di trasporto soltanto quando esse esplichino la loro attivita' esclusivamente nelle nuove Provincie del Regno d'Italia, e cioe' quando una tale attivita' non sia svolta nel territorio della Repubblica d'Austria; tuttavia le Alte Parti contraenti convengono che se in Austria esistono stabilimenti secondari delle imprese di trasporto e di produzione, che hanno lo stabilimento principale delle nuove Provincie del Regno d'Italia, per esempio, uffici di spedizione di un'impresa di navigazione, al Governo italiano spetta egualmente il diritto di chiedere il trasferimento dell'intera impresa in Italia.

[2]Il Regio Governo d'Italia dichiara, che esso chiedera' il trasferimento della sede soltanto per quelle imprese di produzione o di trasporto, le quali esistevano gia' al 1° novembre 1918 nelle nuove Provincie del Regno, e che hanno la loro sede nel territorio della Repubblica, d'Austria. Questo diritto potra' essere fatto valere al piu' tardi fino alla fine del dicembre 1923.

Testo in vigore dal 6 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1120~art2 · fonte del testo