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[1]Per le societa' di produzione il Regio Governo italiano puo' chiedere, con speciale invito, la loro divisione, nel caso che una parte degli stabilimenti di produzione della societa' avente sede nella Repubblica d'Austria, si trovi nelle nuove Provincie d'Italia. L'esistenza di stabilimenti secondari in Italia, per esempio, di depositi di una fabbrica di birra, in ispecie la esistenza di aziende commerciali di un'impresa di produzione o di trasporto, che abbia lo stabilimento principale in Austria, non giustifica una tale richiesta. L'art. 2 comma 2°, si applica per analogia.
[2]Quando avvenga la divisione di societa', si provvede alla ripartizione del patrimonio e delle riserve sociali fra le nuove societa' particolari. La divisione delle societa' segue sulla base del valore reale degli attivi nel giorno della divisione, espresso nella valuta dello Stato, nel quale si trova la vecchia sede. I fondi pensione vengono divisi in rapporto agli emolumenti ed alle mercedi che si dovettero pagare nei due Stati, nei tre anni precedenti alla divisione.
[3]La divisione puo' avvenire con l'instituzione di societa' italiane indipendenti, o con la fusione della parte staccata con un'impresa gia' esistente dello stesso ramo d'affari.
[4]Se per motivi importanti relativi alla natura dell'impresa, appare inopportuna la divisione, potra' in suo luogo effettuarsi, con il consenso dell'Amministrazione federale austriaca, il trasloco della sede nel territorio del Regno d'Italia. In questo caso deve essere determinata la parte del patrimonio e delle riserve spettanti agli stabilimenti, che rimangono in Austria.
[5]I Governi contraenti si obbligano di appoggiare e facilitare, per quanto e' possibile, le operazioni riconosciute necessarie od opportune per l'esecuzione della divisione e di non ostacolare con atti di Governo, in ispecie di natura finanziaria.
Testo in vigore dal 6 luglio 1926 al 9 maggio 2025
