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[1]Avvenendo il trasloco della sede o la divisione secondo i precedenti articoli, le societa' non si pongono in liquidazione.

[2]Del pari non puo' essere richiesto in tali occasioni un cambiamento nei rapporti di possesso delle quote.

[3]Nei casi previsti negli articoli 1-3 la societa', a sua domanda, sara' inscritta nel registro del tribunale competente secondo la nuova sede, ed essa potra' continuare, nella nuova sede, la propria attivita', come per lo innanzi, senza che pel fatto del trasloco le possa essere imposto l'adempimento di condizioni diverse da quelle previste nel presente accordo.

[4]Eventuali reclami contro il procedere di una delle Parti contraenti perche', secondo l'opinione dell'altra parte, contrario ai principi stabiliti in questo accordo, saranno comunicati con tutta sollecitudine all'altra Parte allo scopo di un amichevole componimento.

Testo in vigore dal 6 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1120~art4 · fonte del testo