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[1]Il Regio Governo d'Italia si obbliga di provvedere che al momento della presentazione della richiesta di trasloco di sede o di divisione, ai sensi degli articoli 1-3 siano informati il tribunale austriaco competente per la tenitura del registro di commercio e l'ufficio imposte austriaco competente in base alla sede della societa'. Nel registro di commercio sara' annotato il progettato trasferimento di sede. Prima di effettuare la cancellazione della societa' dal registro commerciale austriaco, si procedera' alla notificazione dei creditori. Questa si eseguira' mediante pubblicazione della richiesta di trasloco della sede nei giornali ufficiali stabiliti per le pubblicazioni della societa'. In tale occasione la societa' dovra' dichiarare che essa e' pronta, a richiesta, a soddisfare o garantire tutti i creditori per crediti esistenti al giorno della pubblicazione; che ai creditori e' concesso un termine di un mese per la denuncia, che saranno considerati assenzienti al richiesto trasloco quei creditori che non avranno fatto opposizione, entro il termine di un mese, presso la societa'. La notificazione puo' omettersi quando la cancelleria federale dichiari ammissibile la cancellazione senza un tale procedimento, oppure quando la societa' istituisca, in luogo dello stabilimento principale austriaco, fino allora esistente, una succursale; che questa, in quanto necessario, ottenga l'assicurazione di poter esercitare la propria attivita' e dichiari di assegnare alla succursale stessa il patrimonio fino allora impiegato nell'impresa austriaca. In questi casi alla societa' spetta il diritto di essere ammessa ad esercitare la propria attivita', quando secondo le norme in vigore sia necessaria una tale ammissione.
[2]Osservate che siano tali formalita' ed avvenuto che sia effettivamente il trasloco; si procedera' alla cancellazione dal registro commerciale austriaco.
Testo in vigore dal 6 luglio 1926 al 9 maggio 2025
