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Qualora una societa' invitata a sottomettersi alla prescrizione indicata negli articoli 1, 2 e 3, non si uniformi nel termine fissato alle condizioni ivi contenute, il Governo che ha richiesto il trasloco di sede o la divisione della societa' puo' sospendere l'attivita' di questa nel proprio territorio.

Testo in vigore dal 6 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1120~art6 · fonte del testo