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[1]L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1-3 avra' luogo anche quando una societa' di produzione o di trasporto oltre a questa attivita' principale, ne eserciti un'altra, che pero' stia in uno stretto nesso con la prima.
[2]Le disposizioni dell'accordo presente trovano applicazione anche alla societa' in azioni per l'impianto e l'esercizio di alberghi, stabilimenti di cura e bagni a Portorose.
[3]I due Governi potranno prendere accordi caso per caso per l'applicazione delle norme contenute negli articoli 1-3 anche ad altre societa' che non siano di produzione e di trasporto. Lo stesso vale nei riguardi di quelle delle societa' di produzione o di trasporto le quali non servono alla produzione od al trasporto e non hanno un diretto nesso con questi rami di affari.
Testo in vigore dal 6 luglio 1926 al 9 maggio 2025
