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[1]Tutte le succursali e le altre imprese permanenti di ogni specie, agenzie, ecc., di societa' estere, alle quali non siano applicabili le precedenti disposizioni, verranno trattate come le societa' nazionali, in quanto tali societa' sono ammesse in conformita' delle leggi generali vigenti, e degli speciali trattati.

[2]Le due Alte Parti contraenti sono d'accordo in cio' che queste disposizioni si applicano anche nel caso non abbia avuto luogo un accordo nel senso dell'art. 7, comma 3°. Nel corso del procedimento, in base agli articoli 1-5 rimane invariata l'attivita' della societa' (compresa quella delle succursali, ecc.).

Testo in vigore dal 6 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1120~art8 · fonte del testo