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[1]Il Governo del Regno d'Italia prende conoscenza che il Governo austriaco considerera' come possesso degli appartenenti al Regno d'Italia i prestiti di guerra, che le imprese da trasferirsi nel Regno d'Italia in base al presente accordo hanno denunciato nel controllo del patrimonio della Repubblica Austriaca. Qualora una parte di tale prestito sia stata stampigliata nella Repubblica Austriaca, l'applicazione delle norme contenute nel presente accordo alla societa' si effettuera' solo allorquando questa consegni delle cedole dell'Amministrazione del debito di Stato austriaco, equivalenti per qualita' e valore nominale ai titoli di prestito stampigliati per annullare il contrassegno di controllo ed allo scopo di farle contrassegnare quale possesso di appartenenti al Regno d'Italia.

[2]Nei riguardi delle societa' da dividersi secondo l'art. 3, ha luogo una ripartizione del possesso del prestito di guerra nello stesso rapporto in cui sono da dividersi in base all'art. 3 il patrimonio e le riserve.

Testo in vigore dal 6 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1120~art9 · fonte del testo