Il saldo del "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI", aperto in virtu' di quanto stabilito all'articolo precedente, sara' produttivo d'interessi in ragione del 2,75 per cento annuo. Tali interessi saranno liquidati alla fine di ciascun semestre calendario, per il debito del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I.".

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art22 · fonte del testo