Il Governo della Repubblica italiana concorda nel facilitare il finanziamento per l'acquisto di beni strumentali che la Repubblica Argentina effettuera' in Italia sino alla somma di 75 (settantacinque) milioni di dollari. A tale scopo l'Ufficio italiano dei Cambi, agendo in rappresentanza del Governo italiano, aprira' un conto in dollari U. S. A. denominato "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI" a nome del Banco Central de la Republica Argentina, il quale agira' in rappresentanza del Governo Argentino. Detto conto verra' addebitato degli importi corrispondenti agli ordini di pagamento che la Repubblica Argentina emettera' per l'acquisto dei beni compresi nella lista B, gruppo "Beni strumentali" annessa al presente Accordo. L'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco Central de la Republica Argentina stabiliranno il procedimento da seguire per il regolamento delle operazioni attraverso il "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI".

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art21 · fonte del testo