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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[3]Articolo unico.

[4]E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, concernente la estensione a tutti i dipendenti statali ed agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, comandati a compiere voli per ragioni di servizio, della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico, con le seguenti modificazioni:

[5]Dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente articolo 4:

[6]«Art. 4. - Le tabelle A e B per la determinazione della misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico nei riguardi rispettivamente del personale militare e di quello civile, annesse alla legge 10 gennaio 1929-VII, n. 59, sono sostituite dalle seguenti:

[7]Tabella A.

[8]PERSONALE MILITARE

[9]Parte di provvedimento in formato grafico

[10]Tabella B.

[11]PERSONALE CIVILE

[12]Parte di provvedimento in formato grafico

[13]L'art. 4 prende il n. 5.

[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[15]Data a Roma, addi' 4 giugno 1936 - Anno XIV

[16]VITTORIO EMANUELE.

[17]Mussolini - Di Revel.

[18]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 24 giugno 1936 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-06-04;1129~art1 · fonte del testo