- Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi. 2. Qualora la legislazione di una delle due Parti Contraenti, ovvero gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti Contraenti contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento piu' favorevole di quello accordato dal presente Accordo, dette norme dovranno, nella misura in cui esse siano piu' favorevoli, prevalere sul presente Accordo. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente puo' concedere agli investitori di Paesi terzi in virtu della loro appartenenza ad Unioni economiche o doganali, ad un Mercato Comune, ad un'Area di libero scambio, ad un Accordo regionale o sub- regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.

Testo vigente dal 2 maggio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-04-07;113~accordo-art3 · fonte su Normattiva