[1]nazionale e clausola della nazione piu' favorita

[2]1. Entrambe le Parti Contraenti accorderanno, nel proprio territorio, agli investimenti e relativi redditi effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi effettuati da propri cittadini o da investitori di Paesi terzi. 2. Qualora in virtu' di leggi nazionali o di obblighi intenzionali venga introdotto un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tale trattamento verra' applicato agli investitori della rispettiva Parte Contraente anche per i rapporti pendenti. 3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una delle Parti Contraenti possa riservare agli investitori di Paesi terzi in virtu' della sua appartenenza ad Unioni doganali o economiche, ad un Mercato Comune ad un Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o ad accordi firmati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.

Testo vigente dal 10 febbraio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-01-27;13~accordo-art3 · fonte su Normattiva