- a)Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui entrambe le Parti comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne previste allo scopo.
- b)Il presente Accordo avra' effetto dalla data della sua entrata in vigore e rimarra' in vigore per un periodo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto, per via diplomatica, di almeno sei mesi. La rescissione non pregiudichera' i diritti e gli obblighi assunti antecedentemente all'invio della denuncia.
Testo vigente dal 12 agosto 2009
