• a)Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui entrambe le Parti comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne previste allo scopo.
  • b)Il presente Accordo avra' effetto dalla data della sua entrata in vigore e rimarra' in vigore per un periodo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto, per via diplomatica, di almeno sei mesi. La rescissione non pregiudichera' i diritti e gli obblighi assunti antecedentemente all'invio della denuncia.

Testo vigente dal 12 agosto 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-08-03;113~accordo-art12 · fonte su Normattiva