[1]ARTICOLO XII Entrata in vigore, durata e termine

  • 1)Il presente Accordo entrera' in vigore nella data dell'ultima delle notifiche attraverso le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali. Il presente Accordo avra' una durata di dieci (10) anni, dopo i quali rimarra' in vigore per tempo indefinito. Il presente Accordo potra' essere denunciato da qualunque delle Parti Contraenti e la denuncia avra' effetto sei (6) mesi dopo la sua notifica.
  • 2)Per quanto riguarda gli investimenti effettuati precedentemente alla data in cui la notifica della denuncia di questo Accordo diventi effettiva, le disposizioni degli articoli da I a XI resteranno in vigore per un periodo di dieci (10) anni a partire dalla data di notifica. Fatto a Venezia, il 6 febbraio 2009, in due originali ciascuno nelle lingue italiano e spagnolo, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA

[3]D'ORDINE DEL MINISTRO Il Capo dell'Ufficio Legislativo Cons. di Stato Marco Lipari.

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 16 febbraio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-02-01;13~accordo-artxii · fonte su Normattiva