Articolo XV 1. Il Codice puo' essere emendato secondo la procedura enunciata all'articolo XIV, o, salvo disposizione contraria espressa, secondo la procedura descritta nel presente articolo. 2. Un emendamento al Codice puo' essere proposto al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, dal Governo di uno Stato Membro dell'Organizzazione, dal gruppo dei rappresentanti degli armatori oppure dal gruppo dei rappresentanti della gente di mare nominati dal Comitato ai sensi dell'articolo XIII. Un emendamento proposto da un Governo deve essere stato presentato o appoggiato da almeno cinque Governi di Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione o dal gruppo dei rappresentanti degli armatori o della gente di mare su indicati. 3. Dopo aver verificato che la proposta di emendamento soddisfa le condizioni al paragrafo 2 del presente articolo, il Direttore Generale la comunica tempestivamente, con osservazioni o suggerimenti ritenuti opportuni, a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione invitandoli a fargli conoscere le eventuali osservazioni o suggerimenti in merito alla proposta in un arco di tempo di sei mesi o compreso tra i tre e i nove mesi, fissato dal Consiglio di amministrazione. 4. Alla scadenza del periodo di tempo indicato al paragrafo 3 del presente articolo, la proposta accompagnata da una sintesi delle osservazioni o suggerimenti proposti in base allo stesso paragrafo, e' trasmessa alla Comitato perche' sia vagliata nel corso di una riunione. Un emendamento si ritiene adottato nel caso in cui:
- a)almeno la meta' dei Governi degli Stati Membri che hanno ratificato la presente Convenzione sono rappresentati alla riunione nel corso della quale la proposta e' esaminata; b) una maggioranza di almeno due terzi dei membri del Comitato vota a favore dell'emendamento;
- c)detta maggioranza consiste di almeno la meta' dei voti dei membri governativi, la meta' dei voti dei rappresentanti degli armatori e la meta' dei voti dei rappresentanti della gente di mare iscritti alla riunione quando la proposta e' messa ai voti. 5. Un emendamento adottato conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo e' presentato alla sessione successiva della Conferenza per l'approvazione. Per essere approvato, esso deve ricevere la maggioranza di due terzi dei voti dei delegati presenti. Se questa maggioranza non e' raggiunta, l'emendamento proposto e' rinviato al Comitato perche' lo riesamini, se lo ritiene opportuno. 6. Il Direttore Generale notifica gli emendamenti approvati dalla Conferenza a ciascuno Stato Membro la cui ratifica della presente Convenzione e' stata registrata prima della data di approvazione della Conferenza. Questi Stati Membri sono qui di seguito riportati come gli "Stati Membri che hanno gia' ratificato la Convenzione". La notifica che riceveranno fara' riferimento al presente articolo e definira' il periodo di tempo loro concesso per esprimere formalmente l'eventuale disaccordo. Detto periodo e' di due anni a decorrere dalla data di notifica a meno che, al momento dell'approvazione dell'emendamento, la Conferenza non abbia fissato un periodo diverso che deve essere almeno di un anno. Una copia della notifica e' comunicata, a titolo informativo, agli altri Stati Membri dell'Organizzazione. 7. Un emendamento approvato dalla Conferenza e' ritenuto accettato salvo che, prima della fine del periodo prescritto, piu' del 40 per cento degli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione e che rappresentano non meno del 40 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale degli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione esprimano formalmente il loro disaccordo presso il Direttore Generale. 8. Un emendamento ritenuto accettato entra in vigore sei mesi dopo la fine del periodo fissato per tutti gli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione, salvo quelli che hanno formalmente espresso il proprio disaccordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo e non hanno ritirato detto disaccordo conformemente a quanto indicato nel paragrafo 11. Tuttavia:
- a)prima della fine del periodo fissato, ciascuno Stato Membro, che abbia gia' ratificato la Convenzione, puo' informare il Direttore Generale che non sara' vincolato dall'emendamento fino a quando non avra' notificato espressamente la sua accettazione;
- b)prima della data di entrata in vigore dell'emendamento, ciascuno Stato Membro, che abbia gia' ratificato la convenzione, puo' informare il Direttore Generale che non applichera' tale emendamento per un periodo di tempo determinato. 9. Un emendamento che e' oggetto della notifica menzionata al paragrafo 8 a) del presente articolo entra in vigore per lo Stato Membro che ha gia' notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data in cui ha informato il Direttore Generale che accetta l'emendamento o la data in cui l'emendamento entra in vigore per la prima volta, se questa e' posteriore. 10. Il periodo indicato al paragrafo 8 b) del presente articolo non dovra' superare un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento ovvero prolungarsi oltre il periodo piu' lungo fissato dalla Conferenza al momento dell'approvazione dell'emendamento. 11. Uno Stato Membro che ha espresso formalmente il suo disaccordo su un emendamento puo' ritiralo in qualsiasi momento. Se la notifica di questo ritiro perviene al Direttore Generale dopo l'entrata in vigore del suddetto emendamento, questo entra in vigore per lo Stato Membro sei mesi dopo la data in cui e' stata registrata detta notifica. 12. Dopo l'entrata in vigore di un emendamento, la Convenzione puo' essere ratificata soltanto nella versione modificata. 13. Se il certificato di lavoro marittimo verte su questioni trattate da un emendamento alla Convenzione che e' entrato in vigore:
- a)uno Stato Membro che ha accettato tale emendamento non e' tenuto ad estendere il beneficio della Convenzione ai certificati di lavoro marittimo rilasciati a navi battenti la bandiera di un altro Stato Membro che:
- i)secondo il paragrafo 7 del presente articolo abbia espresso formalmente un disaccordo nei confronti dell'emendamento e non l'abbia ritirato; o
- ii)secondo il paragrafo 8 a) del presente articolo abbia notificato che la sua accettazione e' subordinata ad ulteriore notifica espressa da parte sua e non abbia accettato l'emendamento;
- b)uno Stato Membro che ha accettato l'emendamento estende il beneficio della Convenzione ai certificati rilasciati a navi battenti la bandiera di un altro Stato Membro che ha notificato, secondo il paragrafo 8 b) del presente articolo, ma non applichera' l'emendamento per il periodo indicato al paragrafo 10 del presente articolo.
Testo vigente dal 9 ottobre 2013
