Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952: Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia; Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.
Testo vigente dal 11 dicembre 1954
