[1]Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:

[2]Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna il 25 ottobre 1952; Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali del 25 ottobre 1952, concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna l'11 aprile 1953.

Testo vigente dal 24 ottobre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-28;916~art1 · fonte del testo